Art. 1.

      1. All'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Qualora le commissioni di cui al comma 2 non siano state istituite presso la provincia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro. Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla direzione provinciale del lavoro competente e costituite, in maniera paritetica, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, presenti nel medesimo Consiglio».